Una delle domande poste più di frequente — e con una certa angoscia — dalle persone che si accostano alla possibilità di autopubblicarsi riguarda la protezione delle proprie opere. Non è che putacaso, “sbattendo” in rete i propri libri elettronici, li si rende vulnerabili da parte di coloro che non hanno niente da dire e, per passare il tempo, fregano le idee degli altri? Alcuni dei nostri clienti hanno deciso di tutelare le proprie opere depositandole; chi presso la SIAE (come ad esempio Luigi Rossi), chi presso Patamu (come ad esempio Ollie Sophia McKain).
In ogni caso, la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo è regolata dalla Legge sul Diritto d’Autore (22 aprile 1941, n. 633, più volte aggiornata).
Questa legge istituisce la tutela delle opere letterarie, musicali, artistiche, teatrali e cinematografiche. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”. Vi invitiamo a consultare le risposte alle domande più frequenti sull’argomento direttamente sul sito della SIAE; e anche a scaricare, dalla stessa pagina, il testo completo della legge.
Ma soprattutto, vi invitiamo a leggere questo post sul blog di Narcissus, che chiarisce molto bene la questione. E avanti dritta, senza paura! 🙂